Vai direttamente ai contenuti

Modulo ricerca nel sito

sei in: Home | Comunicazione | Trattato di Lisbona: un po' di storia

Trattato di Lisbona: un po' di storia

13 giugno 2008
  • Segnala presso:
  • Delicious
  • Diggit
  • Facebook
  • Google
  • OKNOtizie
  • Technorati
  • My Yahoo

Le linee guide del nuovo Trattato europeo sono state gettate durante il Consiglio europeo di Bruxelles del 21 e il 22 giugno 2007. La nuova conferenza intergovernativa (CIG) ha iniziato il 23 luglio i lavori per definire le modifiche giuridiche necessarie per elaborare il nuovo Trattato che dovrà entrare in vigore nel 2009, modificando e riformando i Trattati esistenti. Il 3 ottobre la CIG ha licenziato la bozza definitiva del nuovo Trattato europeo poi discussa a Lussemburgo il 15 ottobre dai ministri degli Esteri dei 27 paesi membri e il 18 ottobre dai Capi di Stato e di governo. Il 19 ottobre 2007 il testo è stato approvato durante il vertice informale di Lisbona dei capi di Stato e di governo dell'Unione Europea e firmato, di nuovo a Lisbona, il 13 dicembre 2007.

Questa nuova fase si è aperta all'indomani della lunga pausa di riflessione seguita all'esito negativo dei referendum in Francia e Paesi Bassi sul Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, firmato a Roma il 29 ottobre 2004.

Il nuovo Trattato prevede alcune novità. Il termine "Comunità" è sostituito ovunque da "Unione": così il Trattato di Roma che istituisce la Comunità europea (TCE) è stato denominato Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

Nel tentativo di mediare le divergenze fra gli Stati Membri, sono state accolte alcune proposte e apportate leggere modifiche rispetto al precedente testo costituzionale. Nel nuovo Trattato di riforma infatti non compaiono:

  • il termine "Costituzione";
  • il riferimento ai simboli europei, anche se continueranno ad esistere, come la bandiera a 12 stelle, l’inno, il motto (Unità nella diversità), la menzione che "la moneta dell’UE è l’euro";
  • i Trattati esistenti continueranno ad occuparsi della cooperazione fra gli Stati Membri e il nuovo Trattato non li sostituirà.


Sono stati mantenuti, senza sostanziali cambiamenti:

  • le principali novità istituzionali: il mandato di due anni e mezzo della Presidenza del Consiglio UE, al posto dell’attuale Presidenza di turno di 6 mesi, e la riduzione del numero dei Commissari europei, dal 2014, da 27 a 15;
  • il riferimento al principio della concorrenza libera e non distorta nel mercato interno, che rimane nei trattati già esistenti;
  • l’estensione del voto a maggioranza qualificata, soprattutto in materia di cooperazione giudiziaria in materia penale e di polizia. La riforma istituzionale rafforza il ruolo di colegislatore del Parlamento europeo con il Consiglio, per quanto riguarda questi ambiti; 
  • la delimitazione delle competenze fra l’UE e gli Stati Membri. La politica sociale, il mercato interno, l’energia e la ricerca rimangono competenze condivise dalla UE con gli Stati Membri;
  • la personalità giuridica unica dell’Unione Europea;
  • la creazione di un Alto Rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che raggruppa le funzioni dell’Alto rappresentante della PESC e del Commissario europeo alle Relazioni Esterne. Sarà il Presidente del Consiglio dei Ministri degli esteri e VicePresidente della Commissione UE;
  • il diritto di iniziativa civica, che permetterà a un milione di cittadini di invitare la Commissione a proporre soluzioni su determinati problemi;
  • il riferimento alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell’Europa.


Sono stati riportati nel nuovo Trattato, ma con alcune modifiche:

  • la Carta dei diritti fondamentali non sarà ripresa per intero, ma uno specifico articolo riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta a cui viene attribuito lo stesso valore giuridico dei trattati;
  • il primato del diritto europeo sul diritto nazionale, che non viene riaffermato ma diventa l’oggetto di una dichiarazione che rimanda alla giurisprudenza della Corte di Giustizia;
  • la regola della doppia maggioranza, che stabilisce che una decisione sarà presa dal 55 per cento degli Stati Membri, purché rappresentino il 65 per cento della popolazione dell’UE. Ma la sua applicazione viene spostata al 2014;
  • il ruolo dei Parlamenti nazionali, che viene rinforzato. Passa da 6 a 8 settimane il tempo concesso per esaminare un testo e la Commissione europea dovrà giustificare una decisione, rivederla o ritirarla, se viene contestata dalla maggioranza semplice dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali.


Vengono introdotti per la prima volta e risultano quindi una novità assoluta:

  • un protocollo sui servizi pubblici;
  • i criteri di eleggibilità del Parlamento europeo;
  • il riferimento alla promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici;
  • il riferimento, in ambito energetico, allo spirito di solidarietà tra gli Stati membri ed alla promozione dell'interconnessione delle reti energetiche.


Infine, le disposizioni della parte III del Trattato Costituzionale che fissava le politiche e il funzionamento dell’UE sono state inserite nei Trattati esistenti con specifiche modifiche.

Torna alla pagina iniziale

Dipartimento Politiche Europee

Presidenza del Consiglio dei Ministri

2009 © Tutti i diritti riservati